Ravvedimento Operoso
Scheda del servizio
La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell’IMU e della TASI avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso che implica riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili.
Omesso, parziale, tardivo versamento:
Il contribuente dovrà maggiorare l’imposta da versare di una sanzione minima più gli interessi legali commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito a quello in cui è effettivamente eseguito.
Le sanzioni variano in base ai giorni di ritardo nel versamento, come di seguito specificato:
- Ravvedimento sprint: per i pagamenti effettuati dal 1° al 14° giorno dopo la scadenza 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento breve: per i pagamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza 3% (non rapportato a giorno);
- Ravvedimento medio: per i pagamenti effettuati dal 31° giorno al 90° giorno e fino ad un anno dalla scadenza 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9 - introdotta dal comma 637 della Legge di Stabilità 2015);
- Ravvedimento lungo: per i pagamenti effettuati dal 91° giorno e fino al termine della presentazione relativa all'anno in cui è stata emessa la violazione. In mancanza di dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Gli interessi per i giorni di ritardo devono essere calcolati al tasso legale (dal 1.01.2015 pari all’0,50%). Si calcolano sull’imposta ancora dovuta e non anche sulle sanzioni.
Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% - per il 2013 e 2012 pari all'2,5% annuo.
(IMPOSTA NON VERSATA X TASSO DI INTERESSE X GIORNI DI RITARDO/36500).
Le sanzioni e gli interessi vanno calcolati per ogni singolo codice di versamento e sul modello –f24 deve essere barrata la casella “Ravvedimento”.
Una volta regolarizzata la propria posizione il contribuente dovrà compilare il modulo del ravvedimento operoso e trasmetterlo all’ufficio tributi allegando copia del versamento.
Omesso, parziale, tardivo versamento:
Il contribuente dovrà maggiorare l’imposta da versare di una sanzione minima più gli interessi legali commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito a quello in cui è effettivamente eseguito.
Le sanzioni variano in base ai giorni di ritardo nel versamento, come di seguito specificato:
- Ravvedimento sprint: per i pagamenti effettuati dal 1° al 14° giorno dopo la scadenza 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento breve: per i pagamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza 3% (non rapportato a giorno);
- Ravvedimento medio: per i pagamenti effettuati dal 31° giorno al 90° giorno e fino ad un anno dalla scadenza 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9 - introdotta dal comma 637 della Legge di Stabilità 2015);
- Ravvedimento lungo: per i pagamenti effettuati dal 91° giorno e fino al termine della presentazione relativa all'anno in cui è stata emessa la violazione. In mancanza di dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Gli interessi per i giorni di ritardo devono essere calcolati al tasso legale (dal 1.01.2015 pari all’0,50%). Si calcolano sull’imposta ancora dovuta e non anche sulle sanzioni.
Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% - per il 2013 e 2012 pari all'2,5% annuo.
(IMPOSTA NON VERSATA X TASSO DI INTERESSE X GIORNI DI RITARDO/36500).
Le sanzioni e gli interessi vanno calcolati per ogni singolo codice di versamento e sul modello –f24 deve essere barrata la casella “Ravvedimento”.
Una volta regolarizzata la propria posizione il contribuente dovrà compilare il modulo del ravvedimento operoso e trasmetterlo all’ufficio tributi allegando copia del versamento.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
Personale | Liliana Failla Mulone |
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Indirizzo | Via XI Febbraio n. 16 | ||||||||||
Telefono |
0321/82.81.21 |
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Fax |
0321/82.83.50 |
||||||||||
finanziario@comune.landiona.no.it |
|||||||||||
PEC |
landiona@pcert.it |
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Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Comunicazione ravvedimento operoso[.doc 26 Kb - 23/05/2015]
Regolamenti
- Regolamento per la disciplina della nuova imposta IUC ( Imposta Unica Comunale )
-
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 29.05.2014
08-CC-2014-ALLEGATO A-Regolamento IUC.pdf[.pdf 231,22 Kb - 09/06/2014]
Ultimo aggiornamento pagina: 23/05/2015 10:41:57