Calcolo IMU
Scheda del servizio
Formula per il calcolo dell’IMU:
IMU= (Base imponibile X aliquota X quota di possesso X mesi di possesso)/12
Fabbricati :
La base imponibile per i fabbricati iscritti al catasto è data dalla rendita catastale, vigente dal 1° anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti (moltiplicatore) in relazione alla categoria catastale.
Per la rata di acconto da versarsi entro il 16.06.2015 al valore catastale si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente ed il saldo a conguaglio sarà calcolato sulle aliquote stabilite dal Comune prima dell’approvazione del bilancio esercizio 2015, prevista attualmente entro il 30 luglio 2015.
Nello specifico:
- Gruppo Cat. A – C/2 – C/6 –C/7 (Abitazione principale): moltiplicatore 160 – aliquota 4 per mille – Detrazione* € 200,00=;
- Gruppo Cat. A (escluso A/10) – C/2 – C/6 –C/7: moltiplicatore 160 – aliquota 9,7 per mille;
- Gruppo Cat. B – C/3 – C/4 –C/5: moltiplicatore 140 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. A/10: moltiplicatore 80 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. C/1: moltiplicatore 55 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. D (escluso D/5): moltiplicatore 65 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. D/5: moltiplicatore 80 – aliquota 10,6 per mille;
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e s.m.i.
*Detrazione: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
N.B. Per i fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Aree fabbricabili :
Per l’acconto 2015 i valori di riferimento per il calcolo della base imponibile sono quelli approvati con deliberazione C.C. n. 09 in data 29.05.2014 come di seguito specificati:
- Aree residenziali: € 18,00=;
- Aree artigianali/industriali: € 15,00=
Le aree fabbricabili possedute da imprenditori agricoli o coltivatori diretti, se coltivate, sono equiparate ai terreni agricoli.
Terreni agricoli :
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, la base imponibile è data applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. Moltiplicatore Aliquota
Aliquota: 9,7 per mille.
Riduzioni per i terreni agricoli: I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
IMU= (Base imponibile X aliquota X quota di possesso X mesi di possesso)/12
Fabbricati :
La base imponibile per i fabbricati iscritti al catasto è data dalla rendita catastale, vigente dal 1° anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti (moltiplicatore) in relazione alla categoria catastale.
Per la rata di acconto da versarsi entro il 16.06.2015 al valore catastale si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente ed il saldo a conguaglio sarà calcolato sulle aliquote stabilite dal Comune prima dell’approvazione del bilancio esercizio 2015, prevista attualmente entro il 30 luglio 2015.
Nello specifico:
- Gruppo Cat. A – C/2 – C/6 –C/7 (Abitazione principale): moltiplicatore 160 – aliquota 4 per mille – Detrazione* € 200,00=;
- Gruppo Cat. A (escluso A/10) – C/2 – C/6 –C/7: moltiplicatore 160 – aliquota 9,7 per mille;
- Gruppo Cat. B – C/3 – C/4 –C/5: moltiplicatore 140 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. A/10: moltiplicatore 80 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. C/1: moltiplicatore 55 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. D (escluso D/5): moltiplicatore 65 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. D/5: moltiplicatore 80 – aliquota 10,6 per mille;
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e s.m.i.
*Detrazione: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
N.B. Per i fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Aree fabbricabili :
Per l’acconto 2015 i valori di riferimento per il calcolo della base imponibile sono quelli approvati con deliberazione C.C. n. 09 in data 29.05.2014 come di seguito specificati:
- Aree residenziali: € 18,00=;
- Aree artigianali/industriali: € 15,00=
Le aree fabbricabili possedute da imprenditori agricoli o coltivatori diretti, se coltivate, sono equiparate ai terreni agricoli.
Terreni agricoli :
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, la base imponibile è data applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. Moltiplicatore Aliquota
Aliquota: 9,7 per mille.
Riduzioni per i terreni agricoli: I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
Personale | Liliana Failla Mulone |
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Indirizzo | Via XI Febbraio n. 16 | ||||||||||
Telefono |
0321/82.81.21 |
||||||||||
Fax |
0321/82.83.50 |
||||||||||
finanziario@comune.landiona.no.it |
|||||||||||
PEC |
landiona@pcert.it |
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Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Delib. C.C. n. 15 del 24.07.2015 "Aliquote IMU - anno 2015"[.pdf 42,6 Kb - 03/08/2015]
- 2019Delib. C.C. n. 24 del 28.12.2018 "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019 - RICONFERMA."[.pdf 463,78 Kb - 14/02/2020]
- Informativa IMU Anno 2015 - Acconto[.pdf 39,16 Kb - 23/05/2015]
- Lettera ai contribuenti - Acconto IMU-TASI 2015[.pdf 21,2 Kb - 23/05/2015]
- Lettera ai contribuenti - IMU 2014[.pdf 22,68 Kb - 01/08/2014]
- Informativa IMU Anno 2014[.pdf 88,98 Kb - 01/08/2014]
Regolamenti
- Regolamento IUC
-
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 29.05.2014.
08-CC-2014-ALLEGATO A-Regolamento IUC.pdf[.pdf 231,22 Kb - 11/07/2014]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2020 12:19:33