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Calcolo IMU

Scheda del servizio

Formula per il calcolo dell’IMU:
IMU= (Base imponibile X aliquota X quota di possesso X mesi di possesso)/12

Fabbricati :
La base imponibile per i fabbricati iscritti al catasto è data dalla rendita catastale, vigente dal 1° anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti (moltiplicatore) in relazione alla categoria catastale.

Per la rata di acconto da versarsi entro il 16.06.2015 al valore catastale si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente ed il saldo a conguaglio sarà calcolato sulle aliquote stabilite dal Comune prima dell’approvazione del bilancio esercizio 2015, prevista attualmente entro il 30 luglio 2015.


Nello specifico:
- Gruppo Cat. A – C/2 – C/6 –C/7 (Abitazione principale): moltiplicatore 160 – aliquota 4 per mille – Detrazione* € 200,00=;
- Gruppo Cat. A (escluso A/10) – C/2 – C/6 –C/7: moltiplicatore 160 – aliquota 9,7 per mille;
- Gruppo Cat. B – C/3 – C/4 –C/5: moltiplicatore 140 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. A/10: moltiplicatore 80 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. C/1: moltiplicatore 55 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. D (escluso D/5): moltiplicatore 65 – aliquota 10,6 per mille;
- Gruppo Cat. D/5: moltiplicatore 80 – aliquota 10,6 per mille;

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e s.m.i.

*Detrazione: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

N.B. Per i fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Aree fabbricabili :
Per l’acconto 2015 i valori di riferimento per il calcolo della base imponibile sono quelli approvati con deliberazione C.C. n. 09 in data 29.05.2014 come di seguito specificati:
- Aree residenziali: € 18,00=;
- Aree artigianali/industriali: € 15,00=

Le aree fabbricabili possedute da imprenditori agricoli o coltivatori diretti, se coltivate, sono equiparate ai terreni agricoli.

Terreni agricoli :
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, la base imponibile è data applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. Moltiplicatore Aliquota
Aliquota: 9,7 per mille.

Riduzioni per i terreni agricoli: I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale
Personale Liliana Failla Mulone
Indirizzo Via XI Febbraio n. 16
Telefono 0321/82.81.21
Fax 0321/82.83.50
Email finanziario@comune.landiona.no.it
PEC landiona@pcert.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30
Venerdì Pomeriggio 15.00 - 17.00
Sabato CHIUSO

Documenti - Normativa

Regolamenti

Regolamento IUC
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 29.05.2014.
08-CC-2014-ALLEGATO A-Regolamento IUC.pdf[.pdf 231,22 Kb - 11/07/2014]

Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2020 12:19:33

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